Silvana Toriello
PREMESSA
Ove l’assicurato, per effetto dell’infortunio ovvero della malattia professionale, muoia, le prestazioni previdenziali spettano ai suoi familiari, che dal suo lavoro traevano i mezzi di sostentamento. I presupposti sono da una parte il vincolo familiare e dall’altra che l’evento morte sia conseguenza dell’infortunio o della malattia professionale in un rapporto di causa ad effetto. L’istituto qui in esame è stato oggetto di innumerevoli provvedimenti sia in sede giurisprudenziale che in sede dottrinale.
L’ART. 85 DEL TESTO UNICO 1124/1965 ED IL SUCCESSIVO ART. 122
Il primo comma dell’articolo 85 del TU 1124/1965 recita “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.Il successivo articolo 122 prevede che quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'art. 85 deve essere proposta dai superstiti a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della morte.
IL NESSO CAUSALE TRA LA MORTE E L’EVENTO
E’ il presupposto indefettibile per la concessione della rendita a superstiti. La morte deve essere in un rapporto di causa ed effetto rispetto all’evento infortunistivo ovvero alla malattia professionale. Il criterio adottato per la verifica è quello della equivalenza delle cause recepito dall’art. 41 cod. pen., per il quale sono rilevanti le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute con esclusione di quelle da sole sufficienti a determinare. La morte deve essere quindi una conseguenza dell’infortunio in una interrelazione di causa ed effetto. Con essa concorrono l’occasione di lavoro e la causa violenta. In mancanza i superstiti non hanno diritto alla rendita ma solo allo speciale assegno continuativo mensile introdotto dalla 1. 5 maggio 1976, n. 248, a favore delle vedove e dei figli dei grandi invalidi dei lavoro. E’ equiparabile alla morte la dichiarazione di morte presunta (artt. 58, 63 c.c). Scomparsa del lavoratore dal posto di lavoro e dichiarazione di assenza non configurano da sole un infortunio mortale, dovendosi provare la morte alla stregua delle norme sull'ordinamento dello stato civile. Non è possibile utilizzare, in via analogica, il disposto del successivo art. 121, che regola il caso peculiare dell'infortunio-naufragio prevedendo che “nel caso in cui una nave sia perduta, o possa considerarsi perduta secondo l'art. 162 del codice della navigazione, e dal giorno del naufragio, o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie della nave, siano decorsi sei mesi senza che siano pervenute notizie attendibili di persone dell'equipaggio, gli aventi diritto, di cui all'art. 85, possono ottenere la liquidazione della indennita assicurata per il caso di morte. Quando ritorni chi si credeva disperso o si vengano ad avere di lui notizie certe, 1'Istituto assicuratore cessa il pagamento della rendita gia liquidata e in base alle conseguenze dell'infortunio sono regolati i rapporti fra 1'Istituto assicuratore, coloro che hanno riscosso le rate di rendita e colui che si credeva disperso .
IL VINCOLO FAMILIARE
II diritto alla rendita spetta ai superstiti jure proprio e non jure ereditario abbiamo detto ai familiari del lavoratore deceduto. Il secondo presupposto è dunque il vincolo familiare.In detto ambito bisogna distinguere :
• i familiari che hanno comunque diritto alla rendita (coniuge, figli fino ai 18 anni e figli inabili di qualsiasi eta). Si presume che questi soggetti siano danneggiati nel loro menage familiare dalla scomparsa del lavoratore che provvedeva anche solo in parte al loro sostentamento;
• i familiari per i quali è richiesto 1'ulteriore requisito della vivenza a carico (ascendenti, adottanti);
• i familiari per i quali è richiesto, oltre la vivenza a carico, altresi la convivenza con il defunto (fratelli e sorelle)
NATURA GIURIDICA DELLA RENDITA A SUPERSTITI. DIFFERENZE DALLA RENDITA DI REVERSIBILITA’
Secondo la Cassazione ed in base alla sentenza 13044/1999, emessa dalla prima sezione civile, nel mentre 1'art. 9 1. 898/1970 riguarderebbe gli assegni di natura previdenziale, la rendita ai superstiti avrebbe natura risarcitoria.. Da ciò consegue che il coniuge divorziato, non qualificabile come erede , non abbia alcuna legittimazione sostanziale alla richiesta , a titolo di reversibilità, di quota del relativo importo corrisposto al coniuge superstite (ed eventuali altri eredi ) mortis causa.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 419/1999 così ha statuito “Nel disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il legislatore ha assicurato all’ex coniuge, al quale sia stato attribuito l’assegno di divorzio, la continuità del sostegno economico correlato al permanere di un effetto della solidarietà familiare, mediante la reversibilità della pensione che trae origine da un rapporto previdenziale anteriore al divorzio, o di una quota di tale pensione qualora esista un coniuge superstite che abbia anch’esso diritto alla reversibilità. In questo caso la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione. Anzitutto nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto (sentenze n. 70 del 1999 e n. 18 del 1998).In secondo luogo nei confronti dell’ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell’assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell’esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970). In presenza di più aventi diritto alla pensione di reversibilità (il coniuge superstite e l’ex coniuge), la ripartizione del suo ammontare tra di essi non può avvenire escludendo che si possa tenere conto, quale possibile correttivo, delle finalità e dei particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto alla reversibilità. Ciò che, appunto, il criterio esclusivamente matematico della proporzione con la durata del rapporto matrimoniale non consente di fare. Difatti una volta attribuito rilievo, quale condizione per aver titolo alla pensione di reversibilità, alla titolarità dell’assegno, sarebbe incoerente e non risponderebbe al canone della ragionevolezza, né, per altro verso, alla duplice finalità solidaristica propria di tale trattamento pensionistico, la esclusione della possibilità di attribuire un qualsiasi rilievo alle ragioni di esso perché il tribunale ne possa tenere in qualche modo conto dovendo stabilire la ripartizione della pensione di reversibilità. La mancata considerazione di qualsiasi correttivo nell’applicazione del criterio matematico di ripartizione renderebbe possibile l’esito paradossale indicato dal giudice rimettente, il quale sottolinea come, con l’applicazione di tale criterio, il coniuge superstite potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita, mentre l’ex coniuge potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto sproporzionata all’assegno in precedenza goduto, senza che il tribunale possa tener conto di altri criteri per ricondurre ad equità la situazione.
2.2. ⎯ La disposizione denunciata si presta tuttavia ad una diversa interpretazione, che rispecchia un altro orientamento, sia della giurisprudenza di legittimità sia di larga parte della dottrina.
La ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex coniuge deve essere disposta «tenendo conto» della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970). A questa espressione non può essere tuttavia attribuito un significato diverso da quello letterale: il giudice deve "tenere conto" dell’elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare; anzi a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non sino a divenire esclusivo nell’apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico. Una conferma del significato relativo della espressione «tenendo conto» si trova nel sistema della stessa legge, che altre volte usa la medesima espressione per riferirsi a circostanze da considerare quali elementi rimessi alla ponderazione del giudice; e ciò proprio per definire i rapporti patrimoniali derivanti dalla pronuncia di divorzio (cfr. art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970).La diversa interpretazione, che porta alla ripartizione dell’ammontare della pensione esclusivamente in attuazione di una proporzione matematica, non giustificherebbe, tra l’altro, la scelta del legislatore di investire il tribunale per una statuizione priva di ogni elemento valutativo, potendo la ripartizione secondo quel criterio automatico essere effettuata direttamente dall’ente che eroga la pensione, come avviene in altri casi nei quali la ripartizione tra più soggetti che concorrono al trattamento di reversibilità è stabilita in base ad aliquote fissate direttamente dal legislatore.Del resto, quando il legislatore ha inteso stabilire in modo rigido e automatico i criteri per la determinazione di prestazioni patrimoniali dovute all’ex coniuge, ha usato una diversa espressione testuale, direttamente significativa della percentuale di ripartizione e del periodo da considerare; ciò che avviene, ad esempio, per l’indennità di fine rapporto, ripartita tra il coniuge e l’ex coniuge in una percentuale determinata ed in proporzione agli anni in cui il rapporto di lavoro che vi dà titolo è coinciso con il matrimonio (art. 12-bis della legge n. 898 del 1970).Conclusivamente è da ritenere che si possa ricavare dalla disposizione denunciata un contenuto normativo che non è in contrasto con i princìpi indicati per la verifica di legittimità costituzionale. Questa interpretazione deve essere preferita, conservando all’ordinamento una norma nel significato, che la disposizione può esprimere, compatibile con la Costituzione.”La Corte così statuendo si è discostata dai precedenti orientamenti della Cassazione.
I SUPERSTITI:IL CONIUGE E I FIGLI
In base all’articolo 85 essi sono il coniuge e i figli, gli ascendenti e i collaterali. La presenza di superstiti appartenenti alla prima categoria esclude i secondi.
Per quanto concerne la misura :
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita. La rendita spetta al coniuge anche se sussiste sentenza di separazione personale passata in giudicato. Il vincolo di coniugio non sussiste al momento della morte in caso di divorzio. Pertanto in questo caso l’ex coniuge divorziato non ha diritto alla rendita di che trattasi.
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data. Per tutti costoro si prescinde dalla vivenza a carico
Per gli ultradiciottenni invalidi l'invalidità va intesa come incapacità totale ed assoluta del soggetto, per le sue condizioni biopsichiche, ad esercitare un lavoro economicamente remunerativo . II figlio inabile ha diritto alla rendita anche se 1'inabilità sopraggiunga alla morte del genitore per infortunio . La rendita spetta anche ai minori affidati al de cuius, con i quali quest'uitimo aveva costituito una famiglia di fatto .
ASCENDENTI E COLLATERALI
In mancanza di superstiti di cui alle lettere a) e b), il 20% a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti, se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte. II diritto dei genitori superstiti alla rendita sussiste solo allorquando gli stessi risultano viventi a carico del figlio deceduto per infortunio sul lavoro . Due sono le condizioni che devono sussistere perchè possa riconoscersi la sussistenza di detto requisito: 1) lo stato di bisogno dei superstiti, il quale ricorre quando una persona versi nell'impossibilita di far fronte alle elementari esigenze di vita e di sostentamento; 2) il concorso efficiente al loro mantenimento. Per la ricorrenza di questa seconda condizione non è peraltro necessario che gli ascendenti siano stati totalmente mantenuti dal lavoratore defunto, ma è sufficiente che questi abbia contribuito in modo efficiente al loro mantenimento mediante aiuti economici che, per la loro frequenza, continuità e regolarità, abbiano costituito un mezzo normale, anche se parziale, di sussistenza per gli ascendenti stessi .Per accertare la vivenza a carico occorre considerare anche il reddito del coniuge dell’ascendente che domanda la prestazione previden-ziale giacchè, anche se non è operante il regime di comunione legale tra gli stessi, sussiste comunque 1'obbligo di assistenza materiale tra coniugi posto dall’art. 143 cod. civ.. d) in mancanza di superstiti di cui alle lettere a) e b), il 20% a ciascuno dei fratelli e sorelle, se conviventi con 1'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabilite per i figli.Nei confronti dei collaterali e sufficiente ad integrare il requisito della convivenza la comunanza dei mezzi di sostentamento in un sistema di vita familiare, anche quando ragioni contingenti tengono lontano fra di loro i membri di una famiglia. Non è invece necessario che il contributo al loro mantenimento da parte dell’infortunato sia stato efficiente - come previsto invece per gli ascendenti - essendo sufficiente che 1'infortunato abbia concorso in modo regolare e costante al loro mantenimento in quanto versanti in una situazione di obiettivo disagio . La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti, nelle misure a ciascuno assegnate, non può superare 1'importo dell’intera retribuzione. In caso contrario le singole rendite sono proporzionalmen-te ridotte entro tale limite. Qualora una o piu rendite abbiano in seguito a cessare (per morte, superamento dei limiti di età, matrimonio o riacquisto della capacità di lavoro), le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate fino alla concorrenza di detto limite, senza però superare la quota spettante a ciascun avente diritto.
RENDITA A SUPERSTITI ED ASSEGNO "UNA TANTUM" PER IL FIGLIO NATO DOPO IL DECESSO DELL'INFORTUNATO. NOTIZIARIO INAIL N. 3/1968
Prima dell'entrata in vigore del "Testo unico" l'Istituto - ispirandosi a motivi di opportunità sociale - ritenne, pur in mancanza di una esplicita previsione legislativa, di attribuire la rendita per superstiti anche al figlio nato entro 300 giorni dalla data della morte dell'infortunato.
In via di correntezza si stabilì altresì di far decorrere la rendita stessa dal giorno successivo alla morte dell'operaio e di concedere l'eventuale integrazione dell'assegno funerario (cfr. Boll. 1/1939, e BoII. 2/1940, pag. 4).
Come noto il "Testo unico" 1965 n. 1124, al punto 2) dell'articolo 85, nel comprendere fra i superstiti aventi diritto alla rendita per morte degli infortunati anche i figli di questi non nati, ma già concepiti, alla data dell'infortunio, ha espressamente stabilito che il diritto in questione sorge dal "giorno della nascita" senza, d'altro canto, nulla prevedere in ordine all'eventuale integrazione dell'assegno funerario.
In relazione a quanto sopra sono stati posti i seguenti quesiti:
- a seguito dell'emanazione del "Testo unico" debbono considerarsi abrogati i criteri a suo tempo adottati dall'Istituto in materia?
- nell'affermativa, l'applicazione della nuova disposizione del "Testo unico", meno favorevole di quella precedente, non costituisce "reformatio in pejus" delle norme della legge infortuni, in riferimento al divieto contenuto nel comma 3°, articolo 30, della legge "delega" 19 gennaio 1963, n. 15?
- nei casi in cui la morte non sia coeva all'infortunio, spetta la rendita ai figli concepiti alla data della morte?
Al primo quesito questa Direzione generale ritiene dover dare risposta affermativa.
Pertanto, per ciò che riguarda il figlio postumo, si procederà alla sola assegnazione della rendita con effetto dalla data della nascita, senza alcuna integrazione dell'assegno funerario.
Per quanto concerne il problema dell'eventuale illegittimità costituzionale della disposizione contenuta al punto 2) dell'articolo 85 T.U. per eccesso di delega del legislatore ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, con riferimento all'articolo 30, comma 3°, della legge 18 gennaio 1963, n. 15, è da tener presente che in tema di assegnazione di rendita per i figli nati dopo la morte dell'infortunato nessuna norma preesisteva a quella introdotta dal "Testo unico": non può pertanto configurarsi una "reformatio in pejus" della citata disposizione innovativa dell'articolo 85 nei confronti di un provvedimento adottato in via di liberalità all'Istituto.
Circa il terzo quesito, una rigida interpretazione della disposizione di legge porterebbe ad escludere dal beneficio i figli concepiti nell'eventuale periodo intercorrente tra data dell'infortunio e data della morte, tutte le volte che quest'ultima sopravvenisse a distanza di tempo dall'evento lesivo, se pur sempre a causa di questo.
Ma ciò sembra stridere, oltre che con la logica, con la stessa intenzione del legislatore, a parte la considerazione che la corrispondente norma di diritto comune (articolo 462 Cod. Civ.), nel far riferimento alla data dell'apertura della successione, per la presunzione dei 300 giorni considera dies a quo quello, appunto, della morte.
Pertanto la questione va risolta intendendo la "data dell'infortunio" come "data dell'infortunio mortale" e cioè con riferimento al momento nel quale l'infortunio mortale si realizza e qualifica in toto: ossia, appunto, al momento della morte.
LA CIRCOLARE 64/1982:RENDITA AGLI ORFANI DI ENTRAMBI I GENITORI
Con detta circolare Inail richiamando quanto rappresentato dalla Cassazione nella sentenza 2062/1981 così statuisce :La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2062 del 9 aprile 1981 esaminando l'ipotesi in cui l'orfano di un infortunato sul lavoro, già titolare di rendita, sia colpito in epoca successiva dalla morte dell'altro genitore, ha ritenuto che la rendita stessa debba essere elevata dal 20 al 40%, nulla rilevando che la condizione di orfano di entrambi i genitori, per la quale l'articolo 85 del Testo Unico prevede la misura più elevata della rendita, si verifichi successivamente all'evento assicurato. Tale decisione della Suprema Corte trae origine dal fatto che l'articolo 77 del Testo Unico innovando rispetto al precedente sistema, consente di tener conto delle variazioni nella composizione familiare dell'assicurato e di adeguare a tali variazioni la prestazione assicurativa (nella Specie, le quote integrative della rendita), non più ancorata alla composizione familiare al momento dell'infortunio. Sull'argomento si è pronunciata anche la Corte Costituzionale che con sentenza n. 186/1981 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 85 del Testo Unico assumendo come presupposto l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione citata.Allo stato, rilevata l'opportunità che l'Istituto si adegui al descritto orientamento giurisprudenziale, si forniscono le seguenti istruzioni che concernono tutte le possibili ipotesi disciplinate dal disposto legislativo di cui trattasi:
a) orfano di genitore deceduto per evento non assicurato, che perde successivamente l'altro genitore in conseguenza di evento tutelato: compete la rendita del 40%;
b) orfano, titolare di rendita del 20%, che perde in epoca successiva l'altro genitore in conseguenza di evento non assicurato: dalla data del decesso, la rendita va elevata dal 20 al 40%;
c) orfano, titolare di rendita del 20%, che perde successivamente l'altro genitore in conseguenza di evento assicurato: rimane ferma la misura della prima rendita, la seconda deve essere liquidata nella percentuale del 40%;
d) orfano che perde contemporaneamente entrambi genitori (commorienza) in conseguenza di evento assicurato: devono essere liquidate una rendita del 20% ed una del 40%.
Efficacia nel tempo
Circa la ipotesi di cui al punto b) che costituisce l'aspetto innovativo della presente normativa, va precisato che per le stesse motivazioni illustrate nella circolare n. 45/43 T.U. del 24 settembre 1979, il nuovo indirizzo interpretativo deve trovare applicazione:
a) nelle fattispecie in corso di trattazione;
b) nelle fattispecie pregresse, già definite negativamente, anche in sede giudiziaria con sentenza favorevole all'Istituto. In tale casistica deve rinunciarsi alla Prescrizione triennale ed eccepirsi la sola prescrizione quinquennale dei ratei maturati.
Il riesame delle singole pratiche deve aver luogo - indipendentemente da una precisa iniziativa degli interessati mediante apposita istanza - per tutte le fattispecie che vengano comunque a conoscenza e all'evidenza delle unità operative.Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con tale indirizzo.
LA SENTENZA N. 360 DEL 21 DICEMBRE 1985 DELLA CORTE COSTITUZIONALE .DEL FIGLIO NATURALE ORFANO DELL’UNICO GENITORE CHE LO HA RICONOSCIUTO
1. - Il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. 30 giugno 1975, n. 1124) all'art. 85 stabilisce fra l'altro che, in caso di infortunio mortale dell'assicurato, la rendita spettante ai superstiti é attribuita per il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo e invece "il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti".
Dovendo giudicare sulla domanda dell'attribuzione del quaranta per cento da parte di un minore riconosciuto dalla sola madre, rimasto orfano, per infortunio sul lavoro da essa subito, il pretore di Salerno chiama la Corte a giudicare se non sia illegittima la disposizione ricordata per la ingiusta discriminazione che essa opera tra figlio naturale il quale perde l'unico genitore che lo ha riconosciuto e figlio che, sempre a seguito di infortunio mortale, resta orfano di entrambi i genitori.
"Tale discriminazione - ritiene il giudice a quo - stride paradossalmente con una situazione di fatto identica, in cui entrambi i minori vengono a trovarsi", con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, tanto più evidente in quanto lo stato di maggior bisogno, che costituisce la ratio della disposizione impugnata, é identico in entrambi i casi, e tanto più rilevante quando si consideri la tutela che l'art. 30 della Costituzione e la legge n. 151 del 1975 (Riforma del diritto di famiglia) accordano ai figli nati fuori dal matrimonio.
2. - La questione é fondata.
Per contestarne la fondatezza, la difesa dell'INAIL, pur dichiarando all'udienza di rendersi conto del risvolto umano della questione, esclude che esista l'identità di situazioni che renda legittimo il ricorso all'art. 3 della Costituzione: infatti il maggior bisogno che giustifica l'attribuzione del quaranta anziché del venti per cento della rendita, in un caso preesisteva tanto che il minore vi era "abituato", nell'altro caso, invece, é prodotto dall'infortunio mortale.
Pure l'Avvocatura dello Stato afferma che si tratta di situazioni diverse che escludono la violazione del principio di eguaglianza, anche in considerazione della possibilità, per quanto remota, che, a seguito della morte del genitore naturale che ha operato il riconoscimento del minore, questi venga riconosciuto dall'altro genitore naturale.
Ma queste obiezioni, a giudizio della Corte, non sono affatto convincenti e tanto meno decisive.
In primo luogo, l'ipotesi che la situazione dell'orfano muti per il successivo riconoscimento da parte dell'altro genitore naturale non ha alcun pregio non solo e non tanto per la sua mera e remota eventualità, quanto perché, verificandosi, essa importerebbe il passaggio della rendita dal quaranta al venti per cento.
Né può essere negata l'omogeneità delle situazioni poste a confronto. La Corte, chiamata a giudicare se fosse costituzionalmente legittimo che l'art. 85 del testo unico n. 1124 del 1965, secondo il giudice a quo, prevedesse l'attribuzione della rendita del quaranta per cento all'orfano di entrambi i genitori soltanto quando la detta condizione si realizzi con la morte del genitore assicurato e non quando essa si rilevi successivamente per l'avvenuta morte dell'altro genitore, ha deciso (sent. 186/1981) che la questione era infondata perché aveva per presupposto una errata interpretazione della norma, la quale, invece, correttamente interpretata, come aveva già fatto la Cassazione, si limitava a richiedere, per accordare la rendita del quaranta per cento, la sussistenza della condizione di orfano di entrambi i genitori senza fare riferimento al momento in cui tale condizione si fosse verificata.
Ora se la non piena identità delle questioni e la mancanza di un diritto vivente in tal senso, impediscono di superare anche la questione, oggi sottoposta alla Corte, con una interpretazione della norma impugnata diversa da quella presupposta dal giudice a quo, appare tuttavia evidente l'esigenza che anche in questo caso sia eliminata una discriminazione assolutamente ingiustificata di fronte all'identica situazione di abbandono e di bisogno in cui viene a trovarsi l'orfano sia nel caso che l'infortunio l'abbia privato di entrambi i genitori, sia nel caso che l'abbia privato dell'unico genitore naturale che lo aveva riconosciuto, cioé - anche in questo caso - dell'unico genitore al quale appartengono i doveri indicati nell'art. 30 della Costituzione.
Pertanto deve dichiararsi l'illegittimità della disposizione denunciata
NOTIZIARIO INAIL 23 SETTEMBRE 1986, N. 39 e 3/1968
Con riferimento all’orfano di entrambi i genitori, dei quali almeno uno deceduto per causa lavorativa adottato da terzi, per la natura del diritto, proprio dei figli infradiciottenni, che prescinde dai requisiti reddituali, e per il quale lo stato di bisogno è legalmente presunto, la rendita non viene meno per effetto dell’adozione fino a quando non ne sia disposta sempre in base a legge la cessazione(in tal senso Notiziario Inail 23 settembre 1986, n. 39)
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 24 GENNAIO – 3 FEBBRAIO 1994 N. 14
La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-3 febbraio 1994, n. 14 (Gazz. Uff. 9 febbraio 1994, n. 7 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 122, nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi previsti dall'art. 85 nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta comunicazione. Ne deriva che l’Istituto assicuratore nel caso di decesso di un titolare di rendita diretta è tenuto indipendentemente dal tipo di postumi invalidanti per i quali fu costituita in vita la rendita diretta , ad avvertire i superstiti della loro facoltà di chiedere la rendita ai superstiti. Seguiamo la Corte nel suo argomentare in diritto. Il Pretore di Udine dubita della legittimità costituzionale dell'art. 122 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento agli artt. 3, 24, e 38 della Costituzione, nella parte in cui prevede che debba essere proposta entro il termine decadenziale di novanta giorni dalla data della morte dell'infortunato sul lavoro la domanda dei superstiti per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 85 dello stesso D.P.R.2. - L'ordinanza di rimessione richiama la sentenza n. 85 del 1968 con la quale questa Corte dichiarò la illegittimità di analogo termine decadenziale, previsto dal precedente testo unico, in tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali (precisamente l'art. 28 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765), nella parte in cui stabiliva che la domanda dei superstiti del lavoratore deceduto a causa dell'infortunio doveva essere proposta entro il termine di un mese dalla data della morte. Il Pretore rimettente ritiene anzitutto che le ragioni addotte a sostegno di quella decisione restano valide anche per il termine di novanta giorni, ancora troppo breve, introdotto dal nuovo testo unico (di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965). Né varrebbe osservare in contrario, soggiunge il Pretore, che tale termine sarebbe necessario per consentire all'INAIL l'accertamento tempestivo del nesso causale tra infortunio o malattia e il decesso poiché, oltre a considerare che ciò può realizzarsi anche grazie ai progressi della scienza medica anche a distanza di molto tempo, una cosa é la difficoltà di prova, ed altra cosa é conculcare il diritto del ricorrente di agire giudizialmente; ed in ogni caso l'INAIL non potrà valersi della caducazione anche del termine di novanta giorni, in quanto ogni pregiudizio conseguente al ritardo di azione opererà a livello probatorio solo a carico del ricorrente.A questo punto l'ordinanza di rimessione espone alcuni argomenti intesi a sostenere l'illegittimità della norma non solo per l'incongruità del termine di novanta giorni, ma anche per la previsione di un qualsiasi termine decadenziale: a) per la irragionevolezza della concorrenza di un tale termine con quello di prescrizione, previsto dall'art. 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965; b) perché la decadenza sarebbe limitata alla sola rendita ai superstiti; e limitata altresì, nell'ambito degli stessi superstiti, alla sola ipotesi che la morte dell'infortunato sopravvenga dopo la liquidazione della rendita permanente all'assicurato.3. - Nel costituirsi in questa sede, la parte del giudizio "a quo" sostiene che: 1) la norma denunziata, che prevede il termine decadenziale sia pure più lungo di quello contenuto nel precedente testo unico, sarebbe viziata per eccesso di delega, dal momento che la norma delegante autorizzava il legislatore a migliorare ed ampliare la precedente disciplina, non a diminuire i diritti delle parti attraverso la reintroduzione di una decadenza già espunta dall'ordinamento in forza della pronuncia costituzionale; 2) che comunque la norma stessa contenente il termine decadenziale sarebbe applicabile solo all'ipotesi di infortunio, e in ogni caso non alle malattie di silicosi ed asbestosi. Queste tesi sono state ampiamente illustrate nelle memorie e nella difesa orale.Di contro l'INAIL, pure costituitosi, ha contestato tutte le doglianze dell'ordinanza e della parte privata, pregiudizialmente proponendo eccezione di inammissibilità per non avere l'ordinanza spiegato perché il termine di novanta giorni si rileva, in astratto ed in concreto, troppo breve.4. - Nell'esaminare preliminarmente le deduzioni esposte dai soggetti costituiti in questa sede, si appalesa anzitutto l'evidente inconsistenza dell'ultima eccezione di inammissibilità , dal momento che l'ordinanza contiene una più che ampia motivazione circa la rilevanza teorica e pratica dell'incongruità del termine decadenziale, ancorché si sia riportata parzialmente ai motivi addotti dalla sentenza n. 85 del 1968 di questa Corte circa il termine di un mese previsto dal vecchio testo unico.Inconsistente é anche l'eccezione relativa al preteso eccesso di delega del nuovo testo unico per aver reintrodotto il termine decadenziale, ove si consideri che la citata sentenza n. 85 del 1968, abolitrice del precedente termine di cui all'art. 28 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, é di data successiva alla delega conferita dal legislatore con l'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, prorogata con legge 11 marzo 1965, n. 158, la quale fu emanata quindi quando ancora vigeva nell'ordinamento il termine di decadenza precedente.5. - Più complessa é la seconda eccezione sollevata dalla parte privata costituita per contestare il presupposto stesso da cui muove la questione di costituzionalità: e cioé l'applicabilità della norma denunziata (l'art. 122, contenente il termine decadenziale) all'ipotesi delle malattie professionali nell'industria, ed in particolare alla silicosi ed asbestosi.Ma anche questa eccezione non ha un valido fondamento.Va premesso che, ai sensi del'art. 131 del testo unico n. 1124 del 1965 "per le malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, salvo le disposizioni speciali del presente capo"; nel quale capo VII, relativo alle malattie professionali, non si rinviene nessuna norma derogativa alla decadenza prevista dall'art. 122. Né il successivo capo VIII della legge, contenente "Disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi" comprende norme derogatorie al precedente art. 122, appartenente allo stesso titolo I, relativo alla "Assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria".Il fatto, poi, che nel titolo II, concernente gli infortuni e le malattie professionali nell'agricoltura, sia stato ripetuto (all'art. 253) che i superstiti "debbono proporre domanda, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della morte", conferma il principio previsto per l'industria, e certamente tale conferma non può essere intesa come disposizione derogatoria all'estensione di cui all'art. 131, anche per mancanza di qualsiasi "ratio" dell'eventuale discriminazione fra le malattie dei lavoratori dell'industria e quelle degli agricoltori.6. - Superata quindi l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 122 del testo unico n. 1124 del 1965, e ritenuta tale norma, non esorbitante rispetto alla relativa legge delega, applicabile anche in tema di silicosi dei lavoratori dell'industria, deve passarsi ora all'esame dei profili di incostituzionalità esposti dall'ordinanza di rimessione.Come si é già accennato, il Pretore di Udine, nella prima parte della ordinanza, denunzia l'illegittimità della menzionata norma in quanto contenente un termine di decadenza ancora troppo breve, mentre, nella seconda parte, sostiene l'incostituzionalità di un qualsiasi termine di decadenza sulla materia in esame, in base a tre distinte censure. Questa seconda prospettazione, per la sua radicalità, va ovviamente affrontata con precedenza sull'altra. Si denunzia anzitutto l'irragionevolezza della norma dell'art. 122 nel prevedere un termine di decadenza concorrente col termine triennale di prescrizione, previsto dall'art. 112 dello stesso testo unico anche per l'azione di riconoscimento della rendita ai superstiti. Questa prima censura é infondata. Si ritiene nella prevalente dottrina e giurisprudenza che l'istituto della decadenza e quello della prescrizione, anche se simili per diversi aspetti, assolvono a funzioni diverse: il primo alla necessità obiettiva che particolari atti siano compiuti in un ristretto tempo, specie nell'interesse di altri soggetti, e quindi a prescindere dalle circostanze soggettive di chi deve compiere quegli atti; il secondo alla funzione più generale della certezza dei rapporti, nel presumere legalmente l'abbandono del diritto in base alla protratta inerzia del titolare, non dovuta a cause che giustifichino la sospensione o l'interruzione. Del resto va constatato che il legislatore, non solo ha distintamente disciplinato entrambi gli istituti (rispettivamente negli artt. 2934-2963 e negli artt. 2964-2969 del codice civile), ma in concreto ha previsto più volte - per lo stesso diritto - la concorrenza di termini decadenziali e di prescrizione (es. artt. 1495, 1497, 1667 del codice civile), come effetto dell'evidente presupposto che diverse sono le funzioni cui assolvono i due istituti.7. - Anche nella materia che viene qui in esame, da un lato l'art. 122 prevede uno dei numerosi termini di decadenza che il testo unico contempla allo scopo di rendere spedito ed efficace il procedimento amministrativo necessario per accertare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per liquidare le dovute prestazioni economiche; d'altro canto l'art. 112 prevede un termine di prescrizione, contenuto nello stesso capo della legge, per non lasciare aperta "sine die", salvo cause di sospensione o interruzione, la possibilità di esercitare l'azione diretta a conseguire le prestazioni.La previsione di detto termine di decadenza e la sua concorrenza con quello di prescrizione appaiono non irragionevoli, in quanto giustificati sia dalle diverse funzioni dagli stessi assolte, sia dalla considerazione che una materia come quella in esame conserva in parte la logica assicurativa risarcitoria, con conseguente bilanciamento dei rispettivi interessi (oltre che di quello generale alla certezza dei rapporti) dei due soggetti coinvolti; e cioé, sia dell'ente erogatore ad un ordinato e sollecito svolgersi del procedimento mediante la rapida conoscenza delle persone legittimate ad una verifica del nesso eziologico e delle altre condizioni della pretesa, sia l'interesse dei superstiti alla notizia del decesso ed al tempestivo avvio della pratica di accertamento e liquidazione. Anche in relazione all'onere della prova, il vigente testo unico lo ripartisce equilibratamente fra l'Istituto e le parti private (artt. 52, 54, 104 e 105), per cui l'eccessivo ritardo nuoce all'uno e all'altro dei soggetti del rapporto).8. - Nell'ordinanza di rimessione si lamenta poi una duplice disparità di trattamento, nel senso che il termine di decadenza di cui all'art. 122 per un verso sarebbe "limitato alla sola rendita ai superstiti", e per altro verso opererebbe "solo quando la morte sia conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale dopo il riconoscimento da parte dell'INAIL".Il primo rilievo é infondato poiché termini di decadenza sono previsti anche per il diretto assicurato (come quelli di cui agli artt. 52 e 53 del citato testo unico). Anche il secondo rilievo viene smentito dal successivo art. 123 che, negli altri casi (morte dell'assicurato nel corso del procedimento presso l'istituto) pone a carico di quest'ultimo l'obbligo di "dare notizie sul decesso ai superstiti, agli effetti dell'eventuale applicazione dell'articolo precedente", e quindi per far proporre la domanda entro lo stesso termine di decadenza.9. - Se allora un termine di decadenza per la domanda dei superstiti ad ottenere la rendita, nella misura e nei modi previsti dall'art. 85 del testo unico citato, non appare irragionevole né determina un diverso trattamento di situazioni omogenee, resta da esaminare se la misura del termine stesso sia logicamente congrua rispetto al diritto da esercitare.Si é già ricordato che l'art. 28 del testo unico del 1935 fissava tale termine in un mese dalla data della morte dell'assicurato, ma questa Corte (con la richiamata sentenza n. 85 del 1968) dichiarò incostituzionale detta norma, considerato il turbamento psicologico dei superstiti, gli impegni ricollegati all'evento luttuoso, l'eventuale scarsa conoscenza delle norme, nonché la decorrenza del termine della data della morte del lavoratore.L'art. 122 del nuovo testo unico del 1965, ampliando il predetto termine a novanta giorni, ha svuotato di forza persuasiva le due prime considerazioni sulle quali la citata sentenza fondò la sua pronuncia, ma non può dirsi lo stesso per le altre due considerazioni.É vero che nell'art. 123 si prescrive che per le ipotesi ivi previste l'istituto assicuratore deve dare notizie del decesso ai superstiti e che il termine di cui all'articolo precedente decorre dal giorno nel quale i superstiti sono venuti a conoscenza del decesso; ma per la diversa ipotesi disciplinata dall'art. 122 resta espressamente stabilito che il termine decadenziale decorre dalla data della morte, né si pone a carico dell'istituto l'onere di avvertire i superstiti dell'esistenza di detto termine.Per rendere quindi anche la norma in questione coerente sia a quella del successivo art. 123, sia ai principi costituzionali che giustificarono la pronuncia di illegittimità del precedente sistema normativo, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 122 nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso del lavoratore, debba avvertire i superstiti della loro possibilità di proporre domanda per la rendita nel termine decadenziale di novanta giorni dalla data della comunicazione stessa.
LA CIRCOLARE 18/1994
Inail ha dato attuazione a detta sentenza con la circolare in oggetto che così statuisce :”Nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 febbraio 1994, prima serie speciale, è stata pubblicata la sentenza n. 14 del 24 gennaio-3 febbraio 1994 (all. n. 1), con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 122 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi previsti dall'articolo 85 nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta comunicazione.
Efficacia nel tempo
La sentenza è operante dal 10 febbraio 1994, e cioè dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.Essa trova applicazione:
a) in tutte le fattispecie verificatesi dal 10 febbraio 1994;
b) nelle fattispecie insorte precedentemente e non ancora definite alla data predetta in quanto in corso di istruttoria o perché in atto controversie amministrative o giudiziarie;
c) nelle fattispecie chiuse negativamente prima del 10 febbraio 1994 ma non ancora esaurite, perché non colpite dalla prescrizione ne definite con sentenza passata in giudicato;
d) nelle fattispecie pregresse nelle quali la domanda non sia mai stata presentata, purché non colpite dalla prescrizione.
Il riesame dei casi previsti ai punti sub c) e d) sarà effettuato su richiesta da parte degli interessati.
Istruzioni operative
Per la concreta applicazione della nuova disciplina, si forniscono le seguenti direttive.La comunicazione ai superstiti, con la quale si rende loro nota la facoltà di proporre la domanda per ottenere l'eventuale rendita entro il termine decadenziale di novanta giorni, deve essere effettuata - indipendentemente dal tipo di postumi invalidanti per i quali fu costituita in vita la rendita per inabilità permanente - non appena si sia venuti a conoscenza del decesso dell'assicurato.La lettera deve evidenziare che la concessione della rendita a superstiti è subordinata alla condizione che la morte sia causalmente ricollegabile all'evento professionale, invitando gli interessati a presentare adeguata certificazione sanitaria utile a provare il nesso causale.Quanto ai destinatari della comunicazione, nessuna difficoltà sussiste quando dagli atti in possesso della Unità operativa (principalmente quelli riguardanti le quote integrative della rendita) sia desumibile quali sono i titolari della facoltà di proporre la domanda.Laddove questa possibilità non sussista, l'unica soluzione praticabile è quella di indirizzare la notifica ai familiari del lavoratore deceduto, inviandola presso l'ultima residenza del lavoratore stesso (se necessario, previa verifica presso gli Uffici anagrafici), ed elencando sinteticamente quali sono gli eventuali aventi diritto sulla base delle vigenti disposizioni legislative (art. 85 del Testo Unico, modificato dall'art. 7 della legge n. 251/1982).In ogni caso la comunicazione deve essere inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento: la data di ricezione risultante dall'apposita cartolina costituisce il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale.In caso di mancata consegna della raccomandata, si devono seguire le istruzioni contenute nella lettera circolare n. 41/1992 ("Irreperibilità dei beneficiari delle prestazioni"), con l'avvertenza che i termini ivi previsti per la decorrenza della prescrizione devono intendersi riferiti, nelle fattispecie in esame, alla decorrenza della decadenza.Eventuali difficoltà operative dovranno essere segnalate a questa Direzione generale-Servizio per la gestione delle funzioni assicurative.Con la pronuncia in argomento la Corte è nuovamente intervenuta su una questione già affrontata con la sentenza n° 85 del 5 luglio 1968, allorchè fu dichiarato incostituzionale l'analogo termine decadenziale di un mese previsto dal precedente Testo Unico (precisamente l'art. 28 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765), giudicato incongruo in relazione al turbamento psicologico dei superstiti, agli impegni ricollegati all'evento luttuoso, all'eventuale scarsa conoscenza delle norme, alla decorrenza del termine dalla data della morte del lavoratore anzichè dell'avvenuta conoscenza della stessa da parte degli interessati.Con la recente sentenza la Corte ha affermato che l'articolo 122 del nuovo Testo Unico del 1965, ampliando il termine di decadenza a novanta giorni, ha svuotato di forza persuasiva le prime due motivazioni della precedente decisione, ma non ha rimosso le altre due ragioni di illegittimità, che non possono neppure ritenersi superate dalle previsioni contenute nel successivo articolo 123.Da qui la nuova declaratoria di incostituzionalità, che si inquadra nel costante orientamento della Corte secondo il quale la prescrizione legislativa di termini, oneri e modalità per l'esercizio di diritti è legittima a condizione che non renda impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti medesimi. L'articolo 122 del Testo Unico, infatti, è stato giudicato incostituzionale non perché prevede un termine di decadenza, e neppure per la brevità del periodo di novanta giorni (come si lamenta nell'ordinanza di rimessione), ma unicamente in quanto, non obbligando l'Istituto a notificare ai superstiti l'esistenza di detto termine, può compromettere l'esercizio del diritto degli stessi superstiti. Resta fermo che i termini prescrizionali di cui agli articoli 111 e 112 del Testo Unico decorrono dalla data della morte dell'assicurato. Nessun effetto, inoltre, è prodotto dalla sentenza sulle fattispecie regolamentate dall'articolo 105 del Testo Unico (casi di decesso dell'assicurato senza l'esistenza di una precedente denuncia), il quale non prevede alcun termine di decadenza; in queste ipotesi, pertanto, restano applicabili solo i termini prescrizionali che decorrono dalla data della morte dell'assicurato.
IL CONVIVENTE MORE UXORIO E LA SENTENZA 86/2009 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Con questa sentenza la Corte ha posto il principio secondo cui il convivente more uxorio non ha diritto a nulla per sé ma se ha dei figli minori, tale situazione comporta un aumento della rendita del minore al 40%, per le ragioni spiegate di seguito, a proposito dei figli . Seguiamo la Corte nel suo interessante argomentare : “Il Tribunale di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, n. 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui prevede che, in caso di decesso del lavoratore per infortunio, sia disposta una rendita per il coniuge nella misura del cinquanta per cento della retribuzione percepita dal lavoratore stesso, senza garantire alcunché al convivente more uxorio, per violazione dell'art. 2 della Costituzione, in quanto non garantirebbe adeguata tutela alla famiglia di fatto; dell'art. 3 Cost., poiché negherebbe il diritto alla rendita al convivente anche quando la convivenza abbia acquistato i caratteri di stabilità e certezza propri del vincolo coniugale; dell'art. 31 Cost., ponendosi in contrasto con il principio del favor familiaris, che obbliga lo Stato ad impegnarsi per promuovere ed agevolare il nucleo familiare qualunque ne sia la forma; dell'art. 38 Cost., non consentendo al genitore non coniugato di provvedere al mantenimento dei propri figli, e non prevenendo né riducendo in alcun modo le condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare; degli artt. 11 e 117 Cost., per il contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (Trattato C.E., Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000) e dagli obblighi internazionali (Convenzione sui diritti dell'Infanzia, siglata a New York in data 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176). Il giudice a quo dubita, altresì, della legittimità costituzionale dello stesso art. 85, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui prevede che, in conseguenza della morte per infortunio del lavoratore, sia disposta una rendita del venti per cento della retribuzione dallo stesso percepita per ciascun figlio ovvero del quaranta per cento per gli orfani di entrambi i genitori, senza prendere in considerazione la ipotesi del decesso di un genitore in una situazione di famiglia di fatto consolidata, con la conseguenza che anche in questo caso viene erogata al figlio superstite solo una rendita pari al venti per cento della retribuzione del lavoratore deceduto, per violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 3 Cost., per la irragionevole disparità di trattamento che determinerebbe tra i figli nati fuori dal matrimonio e quelli legittimi; dell'art. 30 Cost., sia sotto il profilo del diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, sia sotto il profilo dell'obbligo per il legislatore di assicurare a questi ultimi ogni tutela giuridica e sociale; dell'art. 31 Cost., ponendosi in contrasto con il principio del favor sia nei confronti della famiglia che del minore; degli artt. 11 e 117 Cost., per il contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (Trattato C.E., Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.) e dagli obblighi internazionali (Convenzione sui diritti dell'Infanzia). 2. – La prima questione si incentra sulla mancata equiparazione del convivente al coniuge del lavoratore agli effetti della corresponsione della rendita Inail in caso di infortunio sul lavoro che abbia avuto per conseguenza il decesso dello stesso lavoratore. Tale questione è manifestamente infondata sulla base delle considerazioni che seguono. Questa Corte ha ripetutamente posto in evidenza la diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, in ragione dei caratteri di stabilità, certezza, reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri che nascono soltanto da tale vincolo, individuando le ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi nella circostanza che il rapporto coniugale trova tutela diretta nell'art. 29 Cost. (ordinanza n. 121 del 2004). Con riferimento, in particolare, alla materia pensionistica, deve essere riconfermato il principio enunciato dalla sentenza n. 461 del 2000, secondo cui la mancata inclusione del convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità trova una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che il suddetto trattamento si collega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che, nel caso considerato, manca. È, quindi, da escludere che nella disciplina censurata sia ravvisabile un vulnus agli artt. 2, 3, 31 e 38 Cost. (cfr. ordinanza n. 444 del 2006). Né si può prendere in considerazione la censura relativa ad un presunto vulnus degli artt. 11 e 117 Cost. sotto il profilo del contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (Trattato C.E., Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.) e dagli obblighi internazionali (Convenzione sui diritti dell'Infanzia), dato che detti vincoli ed obblighi non sono individuati in modo preciso.
3. – La seconda questione è ammissibile e fondata.
3.1. – L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale per non risultare dall'ordinanza ben definito lo status del minore, non essendo chiaro se lo stesso sia orfano anche della madre naturale, né se sia stato riconosciuto da un solo genitore, non è fondata. Dall'ordinanza emerge, infatti, che la ricorrente ha proposto la domanda di attribuzione della rendita infortunistica spettante al minore nella qualità di genitore esercente la potestà su quest'ultimo: ciò è sufficiente per concludere che il minore non è orfano della madre ed è stato riconosciuto da entrambi i genitori.
3.2. – La questione risulta, pur in assenza di una specificazione da parte del rimettente, proposta in via subordinata rispetto alla prima, dal momento che l'attrice del giudizio a quo aveva richiesto – in mancanza del conseguimento della rendita Inail nella misura del cinquanta per cento della retribuzione percepita dal convivente in conseguenza del decesso di quest'ultimo, avvenuto a causa di un infortunio sul lavoro – il riconoscimento, in qualità di esercente la potestà sul figlio minore, di una rendita, in favore del minore medesimo, pari al quaranta per cento della retribuzione percepita dal padre. Deve premettersi che, poiché la questione attiene all'interesse del minore figlio naturale riconosciuto, essa, pur sollevata nell'ambito di una fattispecie concernente il figlio nato da una coppia convivente more uxorio, deve considerarsi riferita in generale al figlio naturale riconosciuto. Con riferimento a tale questione, attinente alla mancata previsione che, in conseguenza della morte per infortunio del lavoratore, sia disposta una rendita del quaranta per cento della retribuzione dallo stesso percepita in favore del figlio nato fuori dal matrimonio, deve anzitutto osservarsi che il censurato art. 85, primo comma, n. 2, del citato D.P.R. n. 1124 del 1965, prevede che, in caso di infortunio sul lavoro seguito da decesso, sia corrisposta una rendita pari al venti per cento della retribuzione del lavoratore a ciascun figlio fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e al quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori. Dall'esame della ordinanza si deduce che il rimettente auspica una pronuncia che applichi la disciplina prevista, nella materia de qua, per l'orfano di entrambi i genitori (rendita pari al quaranta per cento della retribuzione del lavoratore deceduto) al figlio minore di una coppia non coniugata, ma stabilmente convivente, in caso di morte di uno solo dei genitori, ipotesi nella quale il minore ha diritto alla sola rendita pari al venti per cento della retribuzione del genitore deceduto, senza potere usufruire del sostegno economico che, indirettamente, gli perverrebbe dall'attribuzione all'altro genitore della rendita pari al cinquanta per cento, legittimamente negata al convivente. 3. 3. – La norma impugnata, nello stabilire che la rendita infortunistica spetta nella misura del venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e del quaranta per cento se si tratta di orfani di entrambi i genitori, introduce una discriminazione fra figli naturali e figli legittimi che si pone in contrasto con gli artt. 3 e 30 Cost. Infatti, mentre la morte del coniuge per infortunio comporta, in presenza di figli legittimi, l'attribuzione della rendita al superstite nella misura del cinquanta per cento ed a ciascuno dei figli nella misura del venti per cento, la morte per infortunio di colui che non è coniugato ed ha figli naturali riconosciuti non comporta l'attribuzione al genitore superstite di alcuna rendita per infortunio, mentre i figli hanno diritto solo al venti per cento di detta rendita. È bensì vero che i figli, legittimi o naturali riconosciuti, godono – in caso di infortunio mortale del loro genitore – della rendita infortunistica nella stessa misura, ma la discriminazione deriva dal fatto che solo i figli legittimi, e non anche quelli naturali, possono godere di quel plus di assistenza che deriva dall'attribuzione al genitore superstite del cinquanta per cento della rendita. Infatti il minore, pur trovandosi, ai fini della determinazione della misura della rendita infortunistica, in una condizione analoga a quella di chi ha perso entrambi i genitori – non essendo destinatario di alcun beneficio economico, neppure indiretto, a tali fini, per la sopravvivenza dell'altro genitore, cui non spetta, in quanto non coniugato, alcuna rendita – ha diritto solo al venti per cento di essa, e non anche al quaranta per cento spettante agli orfani di entrambi i genitori. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale.
DOPO L’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 38/2000
Anche dopo l’art. 13 D.L.vo 23 febbraio 2000 n. 38, la rendita ai superstiti conserva la sua originaria funzione di indennizzo del danno patrimoniale sofferto per effetto della morte del congiunto, dal quale gli eredi dipendevano economicamente. Il danno biologico, in quanto danno alla persona, postula la permanenza in vita del soggetto leso, laddove l'infortunio mortale lede il diritto alla vita, che è bene giuridico ontologicamente diverso dal diritto alla salute.
CIRCOLARE N. 24 DEL 13 MAGGIO 2009
. RENDITA AGLI ORFANI DI UN GENITORE NATURALE
In relazione al disposto della citata sentenza Inail ha così disposto : Con sentenza n. 86 dell'11 marzo 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 1° aprile 2009, la Corte Costituzionale, dopo aver dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 T.U. nella parte in cui non prevede il diritto alla rendita a superstiti anche in favore del convivente more uxorio , ha dichiarato l'illegittimità dello stesso art. 85, primo comma, numero 2), “nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale”. La Corte Costituzionale ha ritenuto che la norma in questione, introducendo una disparità di trattamento tra figli naturali e figli legittimi, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione. Al riguardo, la suddetta Corte ha argomentato rilevando che l'orfano di un genitore naturale si trova, ai fini della determinazione della misura della rendita ai superstiti, in una condizione analoga a quella di chi ha perso entrambi i genitori in quanto non può godere di “[…] alcun beneficio economico neppure indiretto […] per la sopravvivenza dell'altro genitore, cui non spetta, in quanto non coniugato, alcuna rendita […]”. I figli naturali, pertanto, per effetto della sentenza in oggetto, hanno diritto alla quota del quaranta per cento della rendita non soltanto in caso di decesso, a seguito di evento assicurato, dell'unico genitore che li abbia riconosciuti, ma in tutti i casi in cui l'evento causi il decesso di uno dei due genitori naturali, prescindendo da ogni considerazione in ordine all'esistenza in vita dell'altro genitore naturale ed all'eventuale riconoscimento del figlio, da parte di quest'ultimo. Si invitano pertanto le Unità operative ad adeguarsi, nella trattazione delle singole fattispecie, alla pronuncia in parola.
EFFICACIA NEL TEMPO
In base al disposto dell'art. 136 Cost., a partire dal 2 aprile 2009, giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità, agli orfani figli naturali riconosciuti o riconoscibili dal genitore deceduto a seguito di evento assicurato, dev'essere riconosciuta una rendita ai superstiti nella misura del quaranta per cento. Gli effetti della pronuncia di incostituzionalità si producono, oltre che sulle fattispecie che si sono verificate a partire dalla predetta data, anche per quelle sorte precedentemente, da considerarsi giuridicamente esistenti al 2 aprile 2009, e cioè alle fattispecie in corso di istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato in cui sia stata accertata la misura della rendita ai superstiti spettante al figlio naturale. Pertanto, nei casi di orfani figli naturali riconosciuti o riconoscibili di genitore deceduto per evento tutelato, titolari di rendita del venti per cento, la misura della rendita stessa va elevata al quaranta per cento. Tale aumento dovrà riguardare anche i ratei di rendita già erogati nei limiti del quinquennio antecedente al rateo di rendita di aprile 2009.
PRIME INDICAZIONI OPERATIVE
Si forniscono, di seguito, prime indicazioni per la trattazione delle singole fattispecie. Casi in cui il diritto alla rendita ai superstiti è riconosciuto ai figli naturali riconosciuti o riconoscibili del lavoratore deceduto. Nei casi verificatisi successivamente al 2 aprile 2009, nei casi in corso di istruttoria, nei casi per i quali risulti pendente controversia amministrativa o giudiziaria alla suddetta data o che comunque non siano prescritti o coperti da giudicato nei termini suddetti, dalla data di decorrenza della rendita, ai figli naturali riconosciuti o riconoscibili spetta una rendita ai superstiti ragguagliata al 100% della retribuzione nella misura del 40%. Nei casi definiti antecedentemente al 2 aprile 2009 per i quali i figli naturali riconosciuti o riconoscibili risultino titolari di rendita ai superstiti nella misura del 20%, la misura della rendita va elevata dal 20 al 40% a far data dal rateo di rendita di aprile 2004. In ogni caso, trova applicazione il 2° comma dell'art. 85 T.U. ai sensi del quale “La somma delle rendite spettanti ai […] superstiti […] non può superare l'importo dell'intera retribuzione […]. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite”. Casi in cui il diritto alla rendita ai superstiti è riconosciuto ai figli naturali riconosciuti o riconoscibili e ai componenti la famiglia legittima del lavoratore deceduto. Nei casi verificatisi successivamente al 2 aprile 2009, in quelli in corso di istruttoria e in quelli per i quali risulti pendente controversia amministrativa o giudiziaria alla suddetta data o che comunque non siano prescritti o coperti da giudicato nei termini suddetti, fermo restando il diritto dei figli naturali a percepire la rendita nella misura del 40%, in applicazione del suddetto comma 2 dell'art. 85 T.U., le singole rendite, ivi comprese quelle spettanti ai figli naturali , andranno proporzionalmente ridotte entro il limite della retribuzione a partire dalla data di decorrenza della rendita. Nei casi definiti antecedentemente al 2 aprile 2009 per i quali i figli naturali riconosciuti o riconoscibili risultino titolari di rendita ai superstiti nella misura del 20%, fermo restando che la misura della rendita va elevata dal 20 al 40% a far data dal rateo di aprile 2004, nell'ipotesi prevista dal 2° comma dell'art. 85 T.U., essa andrà proporzionalmente ridotta , come già precisato, a decorrere dalla suddetta data. I ratei di rendita già erogati ai componenti la famiglia legittima fino a tutto il mese di aprile 2009, non dovranno, ai sensi dell'art. 9, comma 3, D. Lgs. n. 38/2000, essere chiesti in restituzione e dovranno essere proporzionalmente ridotti a far data dal primo rateo di rendita corrisposto successivamente al 2 aprile 2009 (maggio 2009). Pertanto, nei casi per i quali il diritto alla rendita ai superstiti è riconosciuto sia ai componenti la famiglia legittima del lavoratore deceduto sia ai suoi figli naturali riconosciuti o riconoscibili, in attesa delle necessarie modifiche procedurali, per i ratei già elaborati sulla base della preesistente normativa si provvederà con apposita comunicazione a informare che , i ratei corrisposti a partire dal mese di maggio sono erogati in misura provvisoria salvo ricalcolo ai sensi dell'art. 85, co 2, T.U.
PIANI OPERATIVI INAIL A BENEFICIO DEI SUPERSTITI. PRESA IN CARICO DEI FAMILIARI SUPERSTITI DEI LAVORATORI DECEDUTI SUL LAVORO.
l’obiettivo della “presa in carico dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti sul lavoro” intende:
➢ valorizzare una diversa strategia di attenzione nei confronti degli infortuni mortali, sviluppando a pieno le logiche della presa in carico dei superstiti in quanto soggetti da privilegiare in ragione delle loro condizioni di bisogno (cfr. lettera del 3 luglio 2002, inviata alle Direzioni Regionali e alla Sede Regionale di Aosta avente per oggetto ” presa in carico dell’assicurato e gestione dei singoli rapporti: le prestazioni per i superstiti dell’infortunato e per gli infortuni gravi”);
➢ nella suddetta prospettiva, collegarsi al “progetto infortuni mortali a fini prevenzionali”, attualmente in corso di attuazione, utilizzando, anche per i profili di tutela assicurativa, la qualità e la tempestività delle informazioni garantite da quel progetto.
Come noto, l’obiettivo “presa in carico dei superstiti” si muove su due linee convergenti:
1. fornire assistenza e consulenza ai familiari da parte degli addetti INAIL ai servizi sociali, anche attraverso convenzioni stipulate con altre realtà pubbliche e private del territorio;
2. accelerare al massimo i tempi di liquidazione delle prestazioni dovute, assumendo una condotta proattiva nella trattazione delle pratiche di infortuni mortali, dando rilievo, sin dalla primissima fase di gestione del caso, alla figura ed al ruolo dell’assistente sociale quale “facilitatore di processo” al servizio del nucleo familiare del lavoratore deceduto.
CRITERI DI CALCOLO
La rendita ai supersiti è rapportata per ciascun avente diritto ad una percentuale del 100% della retribuzione, calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120 , e cioè nei limiti del minimale e massimale. Rilevando che in taluni casi soprattutto di soggetti più giovani la rendita era molto bassa, è stata prevista la costituzione di uno speciale fondo di di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui parleremo in altra sede.